Note | A seguito del ricorso del Governo della Repubblica, presentato in data 09/05/2002, per l'illegittimità costituzionale della legge approvata con delibera n. 65 del 20/06/2001 (vedi provvedimenti nn. 64 e 67), la Corte Costituzionale, con sentenza n. 307 del 23/09/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2. |