Note | La Corte costituzionale, con decisione n. 214 del 9 giugno 2010, ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26/1973 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6/2010, limitatamente alle parole: "In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare" |