Note | La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 21 giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), introdotta dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge (l.r. 37/2016), nel testo in vigore anteriormente all’abrogazione disposta dall’art. 1 della legge regionale 24 marzo 2021, n. 3, recante (Modifica all’art. 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche), nella parte in cui prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia. |